martedì 29 novembre 2016

INTERPELLO 16/2016 – ELEZIONE DEL RLS NELLE SOCIETA’ CON SOLI SOCI LAVORATORI

Nell’ Interpello n. 16/2016 del 25 ottobre 2016 si risponde al quesito sulla “necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società al cui interno operino esclusivamente soci lavoratori”. La Regione Marche ha infatti richiesto il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, nel quale viene espressamente sancito che in tutte le aziende, o unità produttive, sia ‘eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’”. Nell’interpello si evidenzia che: - “ in data 13 settembre 2011, a norma dell’articolo 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell’Accordo nazionale applicativo del d.lgs. n. 81/2008 tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI), CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI dall’altra; - l’Accordo, per espressa volontà delle parti contraenti, si applica alle imprese aderenti a CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI e/o alle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del medesimo Accordo; - le parti firmatarie valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.lgs. n. 81/2008, costituisce la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata; - le parti firmatarie concordano sul fatto che la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e che, nelle imprese con oltre 15 lavoratori, qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale, operi il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; - sempre per espressa volontà delle parti, non possono essere né eleggibili né elettori, come Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari”. Viene quindi richiesto un formale parere ‘in merito alla correttezza dell’interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori - ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti - anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità’. La Commissione per gli Interpelli ricorda che l’art. 47, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che ‘il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva’. Fatte queste premesse, si forniscono alcune indicazioni sulla base di due ulteriori riferimenti: - “l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al ‘lavoratore’ il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; - l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in ‘tutte le aziende, o unità produttive’ sia eletto o designato il ‘rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’”. Proprio in relazione a questi due articoli, la Commissione Interpelli “ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora ‘non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo”.

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