mercoledì 30 settembre 2009

Documento Valutazione Rischi: analisi del rischio stress lavoro correlato

Il D.Lgs n. 81/08, il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza, all'art. 28, 1° comma, stabilisce che il documento di valutazione dei rischi predisposto dal datore di lavoro (ai sensi dell'art. 17, comma 1) deve riguardare, tra gli altri, i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 Ottobre 2004.

Il 2° comma dell'articolo medesimo alle lettere a), b), c) e d) stabilisce, tra l'altro, che il documento di valutazione dei rischi deve contenere: la relazione sui rischi valutati e sui criteri adottati per la valutazione medesima, l'indicazione delle misure di prevenzione individuate, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

L'art. 3 del Decreto, al comma 4, stabilisce che le norme in esso contenute si applicano “a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati”.

La tabella che viene riportata nel cap. 3 elenca i possibili i fattori di stress lavoro-correlato e i relativi strumenti di prevenzione e gestione, illustrati successivamente nel dettaglio ai capitoli 4 e 6. I fattori di stress sono raggruppati sulla base delle aree indicate sull'”Accordo Europeo sullo stress sul lavoro” del 8/10/2004, richiamato dal D.Lgs n. 81/08, e sono stati individuati come segue:
- Congruenza/incongruenza tra mansioni e competenze
- Responsabilità/autonomia nella gestione del tempo e del lavoro
- Flessibilità
- Possibilità di apprendimento
- Carico di lavoro
- Ambiente di lavoro: qualità dell'ambiente fisico di lavoro
- Ruoli e obiettivi
- Chiarezza rispetto alla stabilità/instabilità di lavoro
- Percorsi di carriera e possibilità di sviluppo e crescita professionale
- Qualità della relazione
- Ruolo sociale dell' impresa
- Retribuzione

Gli strumenti di prevenzione e gestione proposti sono:

- Interventi organizzativi e contrattuali
- Interventi sull'ambiente di lavoro
- Il bilancio di competenze
- La definizione del ruolo organizzativo
- Interventi informativi
- La formazione
- I Giochi Funzionali di gruppo
- La supervisione
- Il counselling

Il simbolo posto all'incrocio tra fattore e strumento indica che quello strumento è particolarmente indicato quale adeguata attività di prevenzione e gestione dello stress. Naturalmente resta inteso che, per ogni fattore di stress, sarebbe opportuno che fossero adottate una o più delle misure di prevenzione, scelte tra quelle indicate nel prospetto.




WST Italia srl offre il servizio di valutazione rischio stress lavoro correlato, per maggiori informazioni vi invitiamo a contatterci ai seguenti riferimeni:

WST Italia Srl - corsi@wstitalia.com - tel: 02/96459201


Fonte: testounicosicurezza81

lunedì 28 settembre 2009

INAIL: istanza per la riduzione del tasso medio di tariffa

Dopo il primo biennio di attività le aziende che hanno effettuato interventi volti a migliorare la sicurezza sul lavoro possono inoltrare all'INAIL l'istanza per la riduzione del tasso medio di tariffa, utilizzando il modello OT24. Il modello, i relativi allegati e la "Guida alla compilazione" sono stati rivisitati in funzione delle novità introdotte nel Testo Unico per la sicurezza.

circolare:

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Tariffe
Protocollo: INAIL.60010.21/09/2009.0008601
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI


Oggetto: Istanze ex art. 24 DM 12.12.2000. Nuovo Modello OT 24 - MAT.       

Le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare,
entro il 31 gennaio, istanza di riduzione del tasso medio di tariffa
(oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività, art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe).

L'evoluzione della normativa in materia di prevenzione, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) ma anche la necessità di semplificare ulteriormente gli adempimenti per la compilazione dell'istanza, hanno determinato l'esigenza di una complessiva rivisitazione del modello e dei relativi allegati, da parte della scrivente Direzione, d'intesa con la Direzione Centrale Prevenzione e la Contarp Centrale.

Le novità più rilevanti, peraltro condivise con le Parti sociali in appositi incontri, riguardano, in particolare, la valorizzazione degli interventi svolti nell'ambito di accordi tra INAIL e Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, la valorizzazione delle procedure per la selezione di fornitori che rispettano la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (Sez. A - Interventi particolarmente rilevanti) e il  rafforzamento del ruolo della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Sez E).

Per quanto concerne le modifiche agli allegati, per facilitare le aziende nella compilazione dell'istanza è stato migliorato il questionario per la valutazione della Responsabilità Sociale delle imprese (All. I) attraverso l'introduzione di una sezione a risposta multipla e, infine, è stato predisposto uno specifico allegato (n. III) per valutare il sistema di scelta dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento alla "Guida alla compilazione", aggiornata anche con riferimento alle disposizioni contenute nel D.M. 24 ottobre 2007 che ha definito le modalità di rilascio e i contenuti analitici del DURC, è stato precisato che la disposizione di cui all'art. 7 comma 3 del medesimo decreto, che prevede la concessione al datore di lavoro di un termine non superiore a 15 giorni per regolarizzare la propria posizione, è applicabile con riferimento alla "regolarità contributiva" e a tutti i casi in cui la "regolarità assicurativa" produce riflessi sulla regolarità contributiva, incidendo sul dovuto. 

Non rileva, infatti, a questi fini l'irregolarità assicurativa che si risolve in violazioni meramente formali, passibili di sanzioni amministrative.
Riguardo l'applicazione del citato art. 7 comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007, inoltre,  si precisa che per stabilire quali irregolarità ricadono nella vigenza della normativa stessa, è necessario considerare la data del provvedimento che revoca il beneficio e che, pertanto, tutte le irregolarità, come sopra definite, accertate dopo la data di entrata in vigore del citato decreto, anche se commesse in epoca antecedente, potranno essere sanate invitando il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro un termine massimo di 15 giorni.

Si precisa, infine, che entro la fine dell'anno sarà predisposto un nuovo applicativo per le istanze presentate per via telematica, innovativo rispetto a quello attualmente in uso, che faciliterà le aziende per l'accesso allo sconto e consentirà all'Istituto una migliore gestione dell'iter di concessione dell'agevolazione, attraverso, in particolare, monitoraggi più efficaci.

Si prega di dare massima diffusione sul territorio delle novità introdotte al modello OT/24 che, insieme alla guida alla compilazione aggiornata, viene inserito nel sito Internet dell'Istituto.
   

Modalità applicazione delle Tariffe dei premi:

Mod. OT/24:  Procedura on line
Domanda (.pdf 164 kb) - (.doc 146 kb)
Allegati (.pdf 124 kb) - (.doc 96 kb)
Istruzioni per la compilazione  (.pdf 130 kb) - (.doc 92 kb)

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Ing. Ester Rotoli


Fonte: Inail

Stress lavoro correlato: cos'è, perché nasce, come si misura, come vincerlo...

Lo stress da lavoro correlato fa parte dei rischi contemplati dal D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni introdotte dal D. Lgs. 106/09.

Lo stress è lo stato di disagio che deriva dal difetto di integrazione dell’individuo con l’ambiente che lo circonda. Lo stress da lavoro correlato è così quello che si manifesta nell’ambito dell’attività lavorativa. In particolare lo stress da lavoro correlato indica lo stress che si manifesta nel rapporto del lavoratore con l’insieme delle componenti umane e non che compongono l’ambiente lavorativo.

Due banali esempi per uscire dal generico:

(1) Una sedia scomoda che produce mal di schiena seppur leggero

(2) un capo che usa modi sgarbati nel rivolgersi ad un dipendente

sono entrambi, seppur per versi differenti, fonti possibili di stress.

Lo stress da lavoro correlato è allora quel disagio psico-sociale che opprime il lavoratore procurandogli prima demotivazione, poi disaffezione ed infine frustrazione, compromettendone in via sempre crescente le prestazioni nel lavoro.

La materia rimarrebbe assolutamente vaga se non esistessero metodi per la misura del livello di stress di una persona. Questi metodi si fondano tanto sulla interpretazione di test, come il test MSP, quanto anche dai risultati di specifiche analisi cliniche.

Ci sembra doveroso esporre una nostra considerazione sull’argomento. Lo stress da lavoro correlato appunto perché si presenta per l’interazione di almeno 2 soggetti diversi può assumere forma e rilevanza molto variabile da caso a caso.

Coloro che si ispirano alla filosofia di Ralph Waldo Emerson, il saggio di Baltimora, il quale diceva “Stai calmo: tutto questo tra cent’anni non avrà alcuna importanza” certamente saranno meno stressati di coloro che tendono a ritenere che tutto il mondo cospira contro di loro. Ciò vale per lo stress prodotto dagli effetti dei rapporti interpersonali e non invece per il caso della sedia scomoda.

Esercitiamoci a convincere in primo luogo noi stessi che chi ci precede nella scala gerarchica non è necessariamente migliore di noi e che un suo comportamento poco urbano più che umiliare noi squalifica lui stesso.

La possibilità che ciascuno possa lavorare in uno stato di benessere, non di relax, avvantaggia in primo luogo il datore di lavoro ed è strano che spesso sia proprio lui il primo a non capirlo.

Molti sono ancora convinti che il diritto a sedere su una sedia comoda si maturi con il grado occupato nella scala gerarchica, così come ancora oggi possiamo sentire dire che “il figlio di un avvocato non può essere confrontato con quello di un bracciante agricolo”.

Lo stress si combatte in primo luogo sviluppando l’autostima che è cosa ben diversa dalla presunzione.


Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere una parte dedicata alla valutazione dello Stress da Lavoro Correlato.

Un datore di lavoro avveduto che ponga questo problema nella giusta luce e non consideri il documento dei valutazione dei rischi da stress niente più che un fastidioso obbligo burocratico ne trarrà vantaggi di inestimabile valore per la propria azienda.


Per maggiori informazioni circa la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi:

WST Italia Srl - corsi@wstitalia.com - tel: 02/96459201


Fonti: Sicurezzasenzaconfini