Nell’ Interpello n. 16/2016 del 25 ottobre 2016 si risponde
al quesito sulla “necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori
anche nelle società al cui interno operino esclusivamente soci
lavoratori”. La Regione Marche ha infatti richiesto il parere della
Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47,
comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, nel quale viene espressamente sancito che
in tutte le aziende, o unità produttive, sia ‘eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’”. Nell’interpello si
evidenzia che: - “ in data 13 settembre 2011, a norma dell’articolo 47,
comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stata sottoscritta la stesura
definitiva dell’Accordo nazionale applicativo del d.lgs. n. 81/2008 tra
CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA (Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e delle PMI), CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e
CLAAI dall’altra; - l’Accordo, per espressa volontà delle parti
contraenti, si applica alle imprese aderenti a CNA-Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e delle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE,
CASARTIGIANI e CLAAI e/o alle imprese che applicano i contratti
collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti
firmatarie del medesimo Accordo; - le parti firmatarie valutano
concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale (RLST), ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.lgs. n.
81/2008, costituisce la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà
imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché
tale modello si affermi in maniera generalizzata; - le parti firmatarie
concordano sul fatto che la figura del Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che
occupano fino a 15 lavoratori e che, nelle imprese con oltre 15
lavoratori, qualora non sia stato eletto un rappresentante per la
sicurezza aziendale, operi il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale; - sempre per espressa volontà delle parti, non
possono essere né eleggibili né elettori, come Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli associati in
partecipazione e i collaboratori familiari”. Viene quindi richiesto un
formale parere ‘in merito alla correttezza dell’interpretazione che
porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei
lavoratori - ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto
di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti - anche nelle
società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori,
ovvero, quella che nega tale necessità’. La Commissione per gli
Interpelli ricorda che l’art. 47, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008
stabilisce che ‘il numero, le modalità di designazione o di elezione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di
lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva’. Fatte queste premesse,
si forniscono alcune indicazioni sulla base di due ulteriori
riferimenti: - “l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n.
81/2008, che equipara al ‘lavoratore’ il socio lavoratore di cooperative
o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto
delle società e dell’ente stesso; - l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n.
81/2008, che prevede che in ‘tutte le aziende, o unità produttive’ sia
eletto o designato il ‘rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’”.
Proprio in relazione a questi due articoli, la Commissione Interpelli
“ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle
all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora
‘non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4 del medesimo
articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione
collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo”.