venerdì 23 dicembre 2016

***ATTENZIONE*** Se sei un Datore di Lavoro con incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione (RSPP) L’11 Gennaio 2017...

***ATTENZIONE*** Se sei un Datore di Lavoro con incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione (RSPP) L’11 Gennaio 2017 è il termine ultimo per concludere gli aggiornamenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro previsti dagli Accordi Stato-Regioni per le seguenti figure:
  • DATORI DI LAVORO RSPP da prima del 31/12/1996 (esonerati dall’obbligo del corso base) – Corsi di 6, 10 e 14 ore
  • DATORI DI LAVORO RSPP – con corso fatto prima del 11/01/2012 – 6 ore
  • LAVORATORI – con corso di formazione fatto prima del 11/01/2012 – 6 ore
  • DIRIGENTI – con corso di formazione  fatto prima del 11/01/2012 – 6 ore
  • PREPOSTI con corso di formazione  fatto prima del 11/01/2012 – 6 ore
DATORI DI LAVORO RSPP - Aggiornamento obbligatorio per la formazione nella sicurezza
Hai fatto la formazione per la sicurezza prima del gennaio 2012?
ATTENZIONE: hai tempo fino all’11 gennaio 2017 per completare l’aggiornamento obbligatorio.

Ti offriamo la possibilità di svolgere questi aggiornamenti obbligatori in e-learning con un notevole risparmio sui costi  di formazione, senza la necessità di spostamenti inutili e di tempi persi e con una elevata efficacia formativa.

I corsi sono effettuati su una piattaforma e-learning conforme alle richieste normative vigenti per la sicurezza sul lavoro.
Non rischiare sanzioni… 

http://www.scuolasicurezza.it/fad/

in attesa di vostre considerazioni, cordialmente salutiamo e auguriamo buone feste.

lunedì 5 dicembre 2016

DECRETO ATTREZZATURE - Formazione ABILITATIVA sull’uso IN SICUREZZA

Con l’accordo Stato-Regioni del 2012 la formazione per la sicurezza sul lavoro riguarda anche il modo corretto di usare le attrezzature fornite per garantire la propria sicurezza e quella dei propri colleghi sul posto di lavoro.

In effetti avere a disposizione la giusta attrezzatura senza sapere come usarla nel modo corretto può essere molto pericoloso, per questo, soprattutto per alcuni tipi di lavoro è necessaria la formazione sull’uso delle attrezzature.

 L’accordo Stato-Regioni prevede la formazione per l’uso di pittaforme di lavoro elevabili e gru, ma anche per carrelli elevatori, trattori agricoli e forestali.

Dunque saranno i lavoratori che operano in questi settori, operai edili e carrellisti, i destinatari di un corso di formazione per il corretto uso di questi strumenti importanti per il lavoro ma anche molto pericolosi. D’altro canto sarà dovere del datore di lavoro imporre ai lavoratori che fanno uso di attrezzature predisporre la partecipazione dei dipendenti ad un corso di formazione, avendone esposto i rischi durante il corso di sicurezza sul lavoro.

Di fatto assegnare ad un lavoratore il compito di svolgere il proprio lavoro attraverso l’utilizzo di attrezzature, gli impone di mettere in condizione il lavoratore di usare le attrezzature in tutta sicurezza, conoscendone i rischi e valutando il modo migliore per correre meno rischi possibili.

WWW.SCUOLASICUREZZA.IT - CORSI@SCUOLASICUREZZA.IT 

Tutti i nostri corsi di formazione e aggiornamento


  • Corsi di formazione generale ed informazione per i lavoratori;
  • Corsi HACCP
  • Corsi per datore di lavoro RSPP
  • Corsi per RLS
  • Corsi formazione antincendio
  • Corsi per Addetti al primo soccorso in Azienda
  • Corsi per Addetti privacy in Azienda
  • Corsi per formatori della sicurezza sul lavoro
  • Corsi Decreto Attrezzature ABILITAZIONE all'uso in sicurezza 
  • Corsi Addetti "Spazi Confinati" a norma DPR 177 / 11 
  • Corsi Addetti " posa segnaletica stradale" a norma D.I. 4/03/2013 
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Qual'è la formazione minima obbligatoria? per essere un RSPP conto terzi.

La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dipende dal codice ATECO dell’azienda, ovvero dalla tipologia di rischio associata al settore economico classificato dall’Istat in funzione delle sue rilevazioni statistiche.

Tale classificazione, denominata ATECO (ATtività ECOnomiche), è la corrispondente italiana della NACE, cioè la Nomenclatura delle Attività Economiche, introdotta dall’Eurostat, ed è attualmente in vigore con la versione del 2007, stabilita a partire dal 1° gennaio 2008, valida anche per le comunicazioni e le dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate.

La classificazione ATECO

Il sistema prevede la classificazione dei settori economici attraverso indici alfanumerici: le lettere indicano il macro-settore di attività economica, i numeri, con cifre da 2 a 6, rappresentano le articolazioni dei settori. Le attività economiche secondo una scala che va dal generale a particolare si dividono in
  • sezioni (codificate attraverso lettera)
  • divisioni (due cifre)
  • gruppi (tre cifre)
  • classi (quattro cifre)
  • categorie (cinque cifre)
  • sottocategorie (sei cifre)

Formazione RSPP

Come noto per rivestire il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione "Esterno per conto terzi" è necessario seguire un corso di formazione specifico composto da tre moduli:
  • Modulo A: generale per tutti e dura 28 ore
  • Modulo B: specifico per il settore ATECO di appartenenza, della durata variabile tra 12 e 68 ore
  • Modulo C: obbligatorio per gli RSPP, ma non per gli ASPP, specifico su rischi di natura ergonomica, sullo stress lavoro correlato e sull’organizzazione del lavoro e le relazioni. Durata: 24 ore.
Macrosettore ATECO
Modulo A (ore)
Modulo B (ore)
Modulo C (ore)
Durata totale
1- Agricoltura
28
36
24
88
2 – Pesca
28
36
24
88
3 – Costruzioni ed estrazioni
28
60
24
112
4 – Carta, mobili, metalli, industrie alimentari, autoveicoli, produzione e distribuzione energia elettrica, smaltimento rifiuti, fabbricazione macchine…
28
48
24
100
5 – Raffinerie, Trattamento combustibili nucleari Industria chimica, Fibre Gomma, Plastica
28
68
24
120
6 – Lavanderie, trasporti, magazzinaggi, carrozzerie, commercio ingrosso e dettaglio, attività artigianali non assimilabili alle precedenti
28
24
24
76
7 – Sanità e servizi sociali
28
60
24
112
8 – Istruzione e pubblica amministrazione
28
24
24
76
9 – Alberghi, ristoranti, assicurazioni, immobiliari, informatica, uffici, servizi domestici
28
12
24
64

Ricordiamo che in caso di presenza in azienda di più attività economiche classificate con codici ATECO diversi, quindi con differenti livelli di rischio, l’attività produttiva da prendere in considerazione è quella con il grado di rischio più alto.

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Qual'è la formazione minima obbligatoria?

La formazione sulla sicurezza sul lavoro è cambiata nel corso del tempo e oggi, grazie a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 esistono delle direttive precise per ciò che riguarda la formazione minima obbligatoria.
Tutto dipende dal settore a cui appartiene l’azienda, ma le direttive stabilite nell’accordo, entrate in vigore dal 26 gennaio 2012, definiscono alcuni principi basilari che tutti devono rispettare.

Nello specifico si tratta di due moduli personalizzati in base al livello di rischio del settore di lavoro, il modulo 1 di carattere generale dura per tutti 4 ore, per il secondo modulo la durata varia in funzione del livello di rischio:
  • Rischio basso: 4 ore (8 totali)
  • Rischio medio: 8 ore (12 totali)
  • Rischio alto: 12 ore (16 totali)
Nel primo modulo viene fornita ai lavoratori una formazione generale sulla sicurezza sul lavoro, mentre il secondo modulo riguarda lo specifico del settore di lavoro e i rischi in esso presenti.
L’Accordo Stato-Regioni stabilisce anche le modalità di fruizione e di organizzazione dei corsi di formazione e informazione dei lavoratori. L’organizzazione del corso prevede la presenza della maggioranza dei dipendenti, ogni corso non deve avere più di 35 partecipanti, per garantire l’apprendimento delle nozioni. Per la formazione del lavoratore viene accettata anche la modalità di studio a distanza, in e-learning, con esecuzione del test finale di verifica delle competenze.
Per la formazione minima obbligatoria è previsto un aggiornamento quinquennale, per il solo modulo specifico per il settore di attività della durata di 6 ore per tutti i livelli di rischio.

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martedì 29 novembre 2016

INTERPELLO 16/2016 – ELEZIONE DEL RLS NELLE SOCIETA’ CON SOLI SOCI LAVORATORI

Nell’ Interpello n. 16/2016 del 25 ottobre 2016 si risponde al quesito sulla “necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società al cui interno operino esclusivamente soci lavoratori”. La Regione Marche ha infatti richiesto il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, nel quale viene espressamente sancito che in tutte le aziende, o unità produttive, sia ‘eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’”. Nell’interpello si evidenzia che: - “ in data 13 settembre 2011, a norma dell’articolo 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell’Accordo nazionale applicativo del d.lgs. n. 81/2008 tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI), CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI dall’altra; - l’Accordo, per espressa volontà delle parti contraenti, si applica alle imprese aderenti a CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI e/o alle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del medesimo Accordo; - le parti firmatarie valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.lgs. n. 81/2008, costituisce la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata; - le parti firmatarie concordano sul fatto che la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e che, nelle imprese con oltre 15 lavoratori, qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale, operi il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; - sempre per espressa volontà delle parti, non possono essere né eleggibili né elettori, come Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari”. Viene quindi richiesto un formale parere ‘in merito alla correttezza dell’interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori - ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti - anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità’. La Commissione per gli Interpelli ricorda che l’art. 47, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che ‘il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva’. Fatte queste premesse, si forniscono alcune indicazioni sulla base di due ulteriori riferimenti: - “l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al ‘lavoratore’ il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; - l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in ‘tutte le aziende, o unità produttive’ sia eletto o designato il ‘rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’”. Proprio in relazione a questi due articoli, la Commissione Interpelli “ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora ‘non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo”.

venerdì 25 novembre 2016

Nuove opportunità 2017 - CORSI ANTINCENDIO "itineranti" PRESSO AZIENDE

WST EUROPA srl - ScuolaSicurezza.it in collaborazione di FIRESTOP.IT a fornitura dell'attrezzatura "prova pratica antincendio" è in grado anche di eseguire corsi antincendio direttamente presso gli insediamenti dei vari clienti mediante un servizio di unità mobile formativa.
Tutto il materiale e le attrezzature necessarie per eseguire le varie tipologie di CORSI vengono portate presso la struttura del cliente con un furgone attrezzato; a questo punto il cliente si dovrà solo preoccupare di mettere a disposizione un area esterna idonea all’esecuzione delle prove pratiche all’interno della sua proprietà, a tutto il resto pensiamo noi.
Tutti i CORSI ANTINCENDIO sono svolti da DOCENTI qualificati (tecnici di prevenzione incendi iscritti all’albo ministeriale) con l’assistenza di personale tecnico esperto per la parte pratica.

- rischio BASSO 4ORE
- rischio MEDIO 8 ORE
- rischio ALTO 16ORE


Sia gli allievi che il personale tecnico eseguono le prove pratiche antincendio indossando idonei DPI  composto da elmetto con visiera, giaccone in tessuto NOMEX o tuta ignifugata e guanti di protezione.


per informazioni e prenotazioni per l'AULA FORMATIVA ITINERANTE chiamare 800144694