giovedì 24 novembre 2016
Articolo 225 – Misure specifiche di protezione e di prevenzione
1. Il datore di lavoro, sulla base
dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 223,
provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la
sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri
agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno
pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività
non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il
datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante
l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di
priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali,
compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a
prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.
Gli indumenti di lavoro, possono assolvere a varie funzioni:
a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniforme o divisa;
b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all’espletamento della attività lavorativa;
c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza.
In tale ultimo caso, tali indumenti, rientrano tra i dispositivi di
sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai
sensi dell’art.40 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626.
Rientrano, ad esempio, tra i dispositivi di protezione individuale (DPI)
gli indumenti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a
rischio di investimento, quelli di protezione contro il caldo od il
freddo, gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive,
tossiche, corrosive o con agenti biologici, ecc.
Cassazione 5 novembre 1998, n. 11139
“L’idoneità degli indumenti di
protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei
lavoratori deve sussistere non solo nel momento della consegna degli
indumenti stessi, ma anche durante l’intero periodo di esecuzione della
prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla
tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto
(art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico
scopo che, nella concreta fattispecie, é quello di prevenire
l’insorgenza e il diffondersi d’infezioni”.
“Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell’obbligo di protezione”.
La giurisprudenza successiva di merito e di legittimità si è uniformata a questo principio.
L’obbligo riguarda soltanto i DPI in quanto finalizzati alla protezione della salute/sicurezza del lavoratore che li indossa.
Sempre dalla Circolare 34/1999
Ciò vale ovviamente anche per gli indumenti di lavoro che assumano
la caratteristica di dispositivi personali di protezione. A tale scopo è
necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia
stabilendone la periodicità. Detta pulizia può essere effettuata sia
direttamente all’interno dell’azienda, sia ricorrendo ad imprese esterne
specializzate; la scelta ricade sotto la responsabilità del datore di
lavoro.
rischio chimico biologico: In via generale, qualora gli indumenti sono o possano essere
contaminati da agenti chimici, cancerogeni o biologici, nel caso che si
provveda alla loro pulizia all’interno dell’azienda, il datore di lavoro
dovrà tenere conto dei rischi connessi con la manipolazione e il
trattamento di tali indumenti da parte dei lavoratori addetti e pertanto
dovrà applicare le stesse misure di protezione adottate nel processo
lavorativo; se viceversa, si sceglie un’impresa esterna, il datore di
lavoro, come già ricordato, responsabile delle buone condizioni
igieniche e dell’efficienza di tali D.P.I., efficienza che un’errata
pulizia potrebbe pregiudicare, deve preventivamente assicurarsi che
l’impresa stessa abbia requisiti tecnici professionali sufficienti allo
scopo e curare che tali indumenti vengano consegnati opportunamente
imballati, ed evitare rischi di contaminazione esterna.
Il datore di lavoro inoltre, deve assumere gli appropriati provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate (uso dei DPI) possono causare rischi per la
salute della popolazione, fra cui rientra, a questi fini, il lavoratore
esterno, deve provvedere alla puntuale informazione della lavanderia
esterna sulla natura dei rischi connessi alla manipolazione degli
indumenti contaminati, e sulla loro entità.
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