martedì 22 novembre 2016
Quali titoli
di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi
di formazione moduli A e B
dell’Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 (Punto
1 dell’Accordo) e ricorda che già l’art. 32 del D. Lgs. 81/2008
sui requisiti professionali degli RSPP e ASPP al comma 5 riporta
“l’elenco delle lauree i cui possessori sono esonerati dalla
frequenza dei moduli A e B dell’Accordo Stato-Regioni del
26/1/2006 fermo restando che gli stessi per svolgere l’attività
di RSPP devono comunque frequentare il modulo C”. E nell’ultimo
periodo del comma 5 si indica che ‘ulteriori titoli di studio
possono essere individuati in sede di Conferenza Stato-Regioni’.
E in attuazione
di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5, si
riportano le “ulteriori lauree che esonerano dalla
frequenza dei moduli A e B:
- laurea
magistrale conseguita in una delle seguenti Classi: LM-4, da
LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM- 35 di cui al decreto del MIUR del
16 marzo 2007,
- laurea
specialistica conseguita nelle seguenti Classi: 4/S, da 25/S a
38/S di cui al decreto del MIUR del 28 novembre 2000,
- laurea
magistrale conseguita nella Classe LM/SNT 4 di cui al decreto
del MIUR del 8 gennaio 2009,
- laurea
conseguita nella Classe L/SNT 4 di cui al decreto del MIUR del
19 febbraio 2009,
- laurea del
vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai
sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.
E costituiscono
altresì titolo di esonero dalla frequenza dei Corsi
(moduli A-B-C) previsti nell’Accordo del 7/7/2016:
- “il possesso di
un Certificato universitario attestante il superamento di uno o
più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso
di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti
nell’Accordo del 7/7/2016;
- il possesso di
un attestato di partecipazione ad un corso Universitario di
specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le
relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti
nell’Accordo del 7/7/2016”.
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