Il 2° comma dell'articolo medesimo alle lettere a), b), c) e d) stabilisce, tra l'altro, che il documento di valutazione dei rischi deve contenere: la relazione sui rischi valutati e sui criteri adottati per la valutazione medesima, l'indicazione delle misure di prevenzione individuate, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
L'art. 3 del Decreto, al comma 4, stabilisce che le norme in esso contenute si applicano “a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati”.
La tabella che viene riportata nel cap. 3 elenca i possibili i fattori di stress lavoro-correlato e i relativi strumenti di prevenzione e gestione, illustrati successivamente nel dettaglio ai capitoli 4 e 6. I fattori di stress sono raggruppati sulla base delle aree indicate sull'”Accordo Europeo sullo stress sul lavoro” del 8/10/2004, richiamato dal D.Lgs n. 81/08, e sono stati individuati come segue:
- Congruenza/incongruenza tra mansioni e competenze
- Responsabilità/autonomia nella gestione del tempo e del lavoro
- Flessibilità
- Possibilità di apprendimento
- Carico di lavoro
- Ambiente di lavoro: qualità dell'ambiente fisico di lavoro
- Ruoli e obiettivi
- Chiarezza rispetto alla stabilità/instabilità di lavoro
- Percorsi di carriera e possibilità di sviluppo e crescita professionale
- Qualità della relazione
- Ruolo sociale dell' impresa
- Retribuzione
Gli strumenti di prevenzione e gestione proposti sono:
- Interventi organizzativi e contrattuali
- Interventi sull'ambiente di lavoro
- Il bilancio di competenze
- La definizione del ruolo organizzativo
- Interventi informativi
- La formazione
- I Giochi Funzionali di gruppo
- La supervisione
- Il counselling
Il simbolo posto all'incrocio tra fattore e strumento indica che quello strumento è particolarmente indicato quale adeguata attività di prevenzione e gestione dello stress. Naturalmente resta inteso che, per ogni fattore di stress, sarebbe opportuno che fossero adottate una o più delle misure di prevenzione, scelte tra quelle indicate nel prospetto.