lunedì 5 ottobre 2009

D.Lgs 106/09: cosa è cambiato

Dal 20 agosto è in vigore il provvedimento correttivo del Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

Approvato dal Consiglio dei ministri il 31 luglio e pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 5 agosto, il correttivo modifica in più parti il Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008), opera del passato Governo che a distanza di 14 anni dall’ultimo intervento organico di disciplina (la famosa «626», il dlgs n. 626/1994) l’ha portato alla luce sulla base della legge delega n. 127/2007. Dopo un lungo letargo, dunque, la sicurezza del lavoro vive un altro mattino di rinascita: in due anni, due governi, due riforme. Resta strano – meglio dirlo subito – il fatto che dai due interventi di riforma emergono, quasi diametralmente opposti, due modi di concepire il sistema della sicurezza in azienda, nonostante traggano origine (e legittimità) dalla stessa legge delega (la n. 127/2007). Ma procediamo con ordine.

L’attuale riforma è frutto del Governo in carica che ha voluto perseguire due obiettivi fondamentali. Primo: correggere gli errori materiali e tecnici presenti nella prima versione del Tu. La complessità del quadro dispositivo – il Tu è composto di ben 306 articoli ed è corredato di molti allegati – ha infatti dato luogo ad incertezze interpretative che necessitavano di una bussola orientativa non soltanto per le imprese ma anche per gli ispettori, chiamati a vigilare, e soprattutto a collaborare con le aziende sul rispetto delle misure di prevenzione. Secondo obiettivo: superare le difficoltà operative e le criticità che si sono evidenziate nei primi mesi di applicazione del Tu. Per dirne una, il correttivo elimina l’equiparazione che esisteva tra lavoratori subordinati e lavoratori volontari, garantendo a questi ultimi una tutela rafforzata con la previsione di norme specifiche.

Le novità emergono più facilmente se si osserva la riforma da un’angolatura più analitica. Il nuovo corpo delle norme, prima di tutto, risulta ora ridefinito in considerazione delle caratteristiche delle piccole e medie imprese. Tiene conto, inoltre, delle peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo (cosiddetto lavoro «precario», finora troppo precario anche sulla sicurezza sul lavoro), riconoscendo una particolare tutela che parte dall’obbligo del datore di lavoro di riservare una attenzione specifica a tali lavoratori in sede di valutazione dei rischi.

Altra novità è l’introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, al fine di controllare che nei settori a particolari rischi infortunistici operino unicamente soggetti rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema comincerà a funzionare nel settore edile per mezzo dell’istituzione di una «patente a punti»: uno strumento, cioè, che utilizzerà il criterio semplice dei «punti» (sperimentanti per la patente guida) allo scopo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e lavoratori autonomi del settore edile (la valutazione prende in considerazione le attività di formazione e l’assenza di sanzioni emesse dagli ispettori).

Altra novità di rilievo è il superamento dell’approccio meramente formalistico e burocratico al tema salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: le nuove norme prestano maggiore attenzione ai profili sostanziali, mirando ad un approccio per obiettivi e non solo per regole. Un esempio? Fermo restando l’inderogabile obbligo per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori, è stata semplificata la procedura per dare prova dell’avvenuta elaborazione del documento sulla valutazione dei rischi. Il problema riguardava la «data certa» di cui fornire il documento: d’ora in avanti le imprese, specie se piccole e medie, pur essendo tenute a elaborare il documento «senza sconti» quanto alla sua completezza e alla puntualità del suo aggiornamento, potranno evitare di andare da un notaio o di munirsi di posta elettronica certificata (come la norma di fatto imponeva prima), perché si potrà dimostrare la data della valutazione dei rischi con la firma di quanti, assieme al datore di lavoro (rappresentante lavoratori, medico competente, responsabile servizio prevenzione e protezione, etc.), sono coinvolti nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Ultima novità – non per ordine d’importanza, anzi – è il superamento dell’azione squisitamente sanzionatoria e repressiva contemplata dal primo Tu. Il correttivo, infatti, con una virata a 180 gradi rispetto alle precedenti coordinate, s’indirizza ora nel prestare maggiore attenzione alla prevenzione che vuol dire: formazione, informazione, coordinamento nella programmazione della vigilanza, uso mirato dei poteri da parte degli organi di vigilanza, pene severe (compreso lo stop dell’attività) alle aziende insicure. Chiede insomma la corresponsabilità di tutti gli operatori del mondo del lavoro (ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai collaboratori, agli organi di vigilanza).

Complessivamente considerato, il nuovo intervento di riforma conduce sicuramente al risultato di cambiare la filosofia di gestione del sistema sicurezza in azienda. La prima versione del Tu – in vigore dal 2008 e voluta dal passato Governo di sinistra – era ispirata dalla logica: più sanzioni e vincoli uguale lavoratori più tutelati. Invece l’attuale versione – voluta dal Governo di centro destra in carica – ruota attorno all’idea: la sicurezza sul lavoro è frutto della corresponsabilità di tutti gli operatori del mondo del lavoro. Un risultato (dunque una riforma) azzeccato! Inasprire le sanzioni o aumentare gli adempimenti (specie quando si riducono a meri «formalismi»), lo dice l’esperienza, non ha mai aiutato la società alla crescita etica nel rispetto reciproco dei ruoli (aziende, lavoratori e stato).

Fonte: L'Occidentale

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