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lunedì 5 ottobre 2009
L'organizzazione della Sicurezza aziendale
L’organizzazione è sempre il momento fondamentale per garantire un’efficace prevenzione, prescindendo dalla dimensione e complessità aziendale (anche se è ovvio che quanto più piccola e semplice è l’azienda, tanto più elementare è il sistema organizzativo; un sistema organizzativo esiste comunque sempre!).
Come ogni processo culturale la Sicurezza, per consolidarsi, ha bisogno di tempo ma soprattutto di educazione.
L’art. 30 è una delle vere novità introdotte dal D.Lgs 81/08. Pur non essendo obbligatoria, l’adozione del modello organizzativo è opportuna e conveniente: conveniente perché sgrava le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica dalle eventuali sanzioni previste in caso di infortuni e malattie professionali a carico della società; opportuna in quanto diventa lo strumento più idoneo per definire la struttura organizzativa, comprensiva anche dell’analisi dei rischi.
All’art. 31 del D.Lgs 81/08, al datore di lavoro è richiesto di organizzare all’interno dell’azienda, il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) incaricando Addetti e il Responsabile del servizio stesso (RSPP), in possesso delle capacità e dei requisiti professionali definiti dal D.Lgs 195/03, interni o esterni.
Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
I compiti del servizio di prevenzione e protezione, definiti dall’art. 33, vengono riportati di seguito per intero :
“1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Importante nell’ambito dell’organizzazione aziendale la figura di Medico Competente non più definita in ragione dei requisiti necessari per rivestire tale qualifica, ma in base ai compiti che deve svolgere.
Di seguito i principali obblighi del Medico Competente :
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;……
Non di secondaria importanza il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):
nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 lavoratori il rappresentante per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, si conferma la previsione precedente secondo cui il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Come ogni processo culturale la Sicurezza, per consolidarsi, ha bisogno di tempo ma soprattutto di educazione.
L’art. 30 è una delle vere novità introdotte dal D.Lgs 81/08. Pur non essendo obbligatoria, l’adozione del modello organizzativo è opportuna e conveniente: conveniente perché sgrava le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica dalle eventuali sanzioni previste in caso di infortuni e malattie professionali a carico della società; opportuna in quanto diventa lo strumento più idoneo per definire la struttura organizzativa, comprensiva anche dell’analisi dei rischi.
All’art. 31 del D.Lgs 81/08, al datore di lavoro è richiesto di organizzare all’interno dell’azienda, il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) incaricando Addetti e il Responsabile del servizio stesso (RSPP), in possesso delle capacità e dei requisiti professionali definiti dal D.Lgs 195/03, interni o esterni.
Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
I compiti del servizio di prevenzione e protezione, definiti dall’art. 33, vengono riportati di seguito per intero :
“1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Importante nell’ambito dell’organizzazione aziendale la figura di Medico Competente non più definita in ragione dei requisiti necessari per rivestire tale qualifica, ma in base ai compiti che deve svolgere.
Di seguito i principali obblighi del Medico Competente :
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;……
Non di secondaria importanza il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):
nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 lavoratori il rappresentante per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, si conferma la previsione precedente secondo cui il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
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venerdì 2 ottobre 2009
RLS: necessario anche nelle piccole aziende?
Chiarimenti circa la designazione del RLS in aziende con un solo dipendente e nelle imprese con meno di 15 dipendenti.
DOMANDA: C'è bisogno di designare il RLS anche in caso di ditte in cui è presente un solo dipendente? Inoltre la comunicazione del RLS all'INAIL deve essere fatta anche da piccole imprese con meno di 15 dipendenti?
Tale quesito è piuttosto ricorrente. Si rammenta, intanto, che l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è un diritto-dovere dei lavoratori e non certo un obbligo da parte del datore di lavoro, il quale non può far altro che prendere atto delle decisioni dei suoi lavoratori a volere farsi rappresentare da un lavoratore interno all’azienda per poi comportarsi di conseguenza.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 la elezione o designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in aziende che occupano un solo lavoratore. Essendo questi l’unico dipendente si ritiene sufficiente che lo stesso esprima al suo datore di lavoro mediante una dichiarazione la volontà di assumere le funzioni e di accettare le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81/2008 assegna alla figura del RLS. In tal caso il datore di lavoro avvierà il lavoratore alla formazione obbligatoria e comunicherà il suo nominativo all’Inail nei termini previsti dalla legge e secondo le procedure fissate dallo stesso Istituto con la propria Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009
Ricordiamo inoltre che l'RLS nominato necessita dello specifica formazione tramite il corso RLS
DOMANDA: C'è bisogno di designare il RLS anche in caso di ditte in cui è presente un solo dipendente? Inoltre la comunicazione del RLS all'INAIL deve essere fatta anche da piccole imprese con meno di 15 dipendenti?
Tale quesito è piuttosto ricorrente. Si rammenta, intanto, che l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è un diritto-dovere dei lavoratori e non certo un obbligo da parte del datore di lavoro, il quale non può far altro che prendere atto delle decisioni dei suoi lavoratori a volere farsi rappresentare da un lavoratore interno all’azienda per poi comportarsi di conseguenza.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 la elezione o designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in aziende che occupano un solo lavoratore. Essendo questi l’unico dipendente si ritiene sufficiente che lo stesso esprima al suo datore di lavoro mediante una dichiarazione la volontà di assumere le funzioni e di accettare le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81/2008 assegna alla figura del RLS. In tal caso il datore di lavoro avvierà il lavoratore alla formazione obbligatoria e comunicherà il suo nominativo all’Inail nei termini previsti dalla legge e secondo le procedure fissate dallo stesso Istituto con la propria Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009
Ricordiamo inoltre che l'RLS nominato necessita dello specifica formazione tramite il corso RLS
Per maggiori informazioni circa la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
WST Italia Srl - corsi@wstitalia.com - tel: 02/96459201
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