venerdì 11 dicembre 2009

I quesiti sul decreto 81/08: l'obbligo del DURC per lavori affidati a terzi

Chiarimenti circa la necessità di richiedere il DURC alle imprese non operanti nei cantieri temporanei o mobili, a cui si affidano lavori, servizi o forniture.

Come si verifica l’idoneità tecnico professionale?

Quesito
Un datore di lavoro, che non opera in campo edile, deve richiedere il DURC alle imprese a cui affida delle prestazioni di servizi? 
Nel caso particolare il datore di lavoro di uno studio professionale che intende affidare i lavori di pulizia dei locali deve richiedere il DURC all'impresa di pulizie?


Risposta
La risposta è nell’art. 26 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Secondo tale articolo, infatti, un datore di lavoro, nel caso che affidi lavori, servizi o forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, è tenuto a verificare la idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Lo stesso Testo Unico, che con l’art. 89 lettera l) definisce la idoneità tecnico-professionale individuandola nel possesso di capacità organizzative nonché nella disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature idonee in riferimento ai lavori da realizzare, precisa anche che tale verifica possa essere fatta con le modalità che saranno fissate con un Decreto del Presidente della Repubblica, una volta acquisito il parere della Conferenza  per i rapporti permanenti  tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che al momento non è stato ancora emanato ed aggiunge, altresì,  che fino alla data di entrata in vigore di tale decreto la verifica debba essere eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi e l’acquisizione dell'autocertificazione da parte di questi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D. P. R. 28/12/2000 n. 445.

Per quanto riguarda, invece, le imprese o i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili la verifica della loro idoneità tecnico-professionale, che è a carico del committente o del responsabile dei lavori, è stata disposta dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008  con l’art. 90 comma 9 lettera a) secondo il quale la verifica medesima deve essere fatta con le modalità di cui all’allegato XVII il quale cita, fra i documenti da esibire, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al comma 1 lettera i) per quanto riguarda le imprese ed al comma 2 lettera e) per quanto riguarda i lavoratori autonomi.

E’ presumibile che il citato Decreto, che dovrà stabilire le modalità di verifica di tutte le imprese o lavoratori autonomi che operino fuori dei cantieri temporanei o mobili, imporrà anche a queste, non fosse altro che per creare una uniformità per tutte le attività imprenditoriali, la esibizione al committente del DURC.

Nelle more il consiglio che si può dare al datore di lavoro committente che affidi dei lavori, dei servizi o delle forniture a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi è quello che controlli comunque la loro regolarità contributiva tenendo presente che sussiste sempre una responsabilità solidale del committente con le ditte appaltatrici per quanto riguarda il mancato pagamento dei contributi obbligatori ed inoltre che, secondo quanto indicato nel comma 4 dello stesso articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti eventualmente indennizzato  ad opera dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

A cura di G. Porreca.

Fonte: PuntoSicuro

Il medico competente e la valutazione dei rischi

Disponibile in rete un documento che affronta il ruolo del medico competente nella stesura del documento di valutazione dei rischi. Gli articoli più significativi del Testo Unico e le normative tecniche di maggiore rilevanza.

Del supplemento relativo al numero di Luglio/Settembre 2008 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, PuntoSicuro ha già approfondito alcuni articoli relativi al capitolo “Integrazione tra salute, sicurezza e ambiente per una migliore prevenzione nei luoghi di lavoro”, ad esempio in relazione alla sorveglianza sanitaria e alla prevenzione nel comparto edile.

Un altro intervento, presente nel capitolo, che pensiamo possa interessare i nostri lettori, è intitolato “Il medico competente e la valutazione del rischio alla luce del decreto legislativo 81/2008” ed è stato scritto da A. Bergamaschi, G. Gianello, A. Pietroiusti e A. Magrini e parte dal presupposto che l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi sia un momento cruciale che “può coinvolgere profondamente la figura del medico competente”.
Se infatti la valutazione dei rischi e la stesura del documento relativo sono a carico del datore di lavoro, che opera in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, anche il medico competente è “tenuto a cooperare nei casi previsti”.
Dunque è necessaria “un’opportuna integrazione tra i differenti ruoli” e l’obiettivo di questo intervento è proprio quello di esaminare “le attribuzioni del medico competente alla luce del Decreto legislativo 81/2008”.

Nota: l'intervento presentato è precedente all'entrata in vigore delle modifiche apportate al decreto legislativo 81/2008 dal decreto legislativo 106/2009, modifiche che indichiamo nell’articolo e che comunque non sminuiscono l’utilità delle normative tecniche citate.


A questo proposito gli autori, dopo aver passato in rassegna alcune definizioni del decreto, riportano il testo di alcuni articoli significativi del Testo Unico.
Ad esempio riguardo la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, viene riportato il testo dell’art. 18, comma 2:

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
(…)
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
(…)
Altri articoli riportati sono quelli relativi a:
- oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) con riferimento al primo comma: ricordiamo a questo proposito che al testo contenuto nell’intervento si è aggiunto, con il D.Lgs. 106/2009, il riferimento esplicito ai rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro; nonché un comma 1-bis relativo alla valutazione dello stress lavoro-correlato;
- modalità di effettuazione nella valutazione dei rischi (art. 29) in riferimento al terzo comma: anche in questo caso il testo riportato è stato modificato dal decreto “correttivo” 106/2009:


Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(…)
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
(…)
Nel testo dell’intervento si fa menzione anche dell’allegato IX che tuttavia è stato completamente riformulato dal D.Lgs. 106/2009 e non è più dedicato alle “norme di buona tecnica”.

Dell’intervento riportiamo tuttavia il “riferimento ai contenuti riferibili alla valutazione del rischio e alle relative normative tecniche”, raccolti dagli autori perché di maggiore rilevanza e utilità.
Ad esempio in relazione a principi comuni:
- “28/9/2001 UNI-INAIL: linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza salute e sicurezza sul lavoro;
- British Standard OHSAS 18001:2007:occupational health and safety management systems requirements”.

Alla movimentazione manuale dei carichi:
- “ISO 11228 (1-2-3): Ergonomics, Manual handling, Part 1: Lifting and carrying. Ergonomics, Manual handling, Part 2: Pushing and pulling. Ergonomics, Manual handling, Part 3: Handling of low loads at high frequency (tempi di recupero in rapporto alla durata del compito 1:5)”.

Alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro:
- ISO 1999:1990.3.6: Acoustics - Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-induced hearing impairment (considerare la stima dell’errore sulla misura effettuata)”.

Alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni:
- UNI EN ISO 5349-1 (Allegato XXXV parte A punto 1). Vibrazioni meccaniche, misurazione e valutazione dell’esposizione del’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano (1): requisiti tecnici generali;
- UNI EN ISO 5349-2 (Allegato XXXV parte A punto 1). Vibrazioni meccaniche, misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano (2): guida pratica per la misurazione al posto di lavoro;
- ISO 2631-1: 1997 (Allegato XXXV parte B punto 1). Mechanical vibration and shock. Evaluation of human exposure to whole body vibration. Part 1: general requirements”.

E infine alla protezione da agenti chimici:
- UNI EN 481: 1994 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse;
- UNI EN 482: 1998 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici;
- UNI EN 689: 1997 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione;
- UNI EN 838: 1998 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova;
- UNI EN 1076: 1999 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova;
- UNI EN 1231: 1999 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Sistemi di rilevazione di breve durata con tubo di rilevazione. Requisiti e metodi di prova;
- UNI EN 1231: 1999 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova;
- UNI EN 1540: 2001 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Terminologia;
- UNI EN 1219: 2001 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate > 5 l/min”.


“Il medico competente e la valutazione del rischio alla luce del decreto legislativo 81/2008”, A. Bergamaschi, G. Gianello (Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma), A. Pietroiusti e A. Magrini (Università Tor Vergata Roma), in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXX n°3/suppl., luglio-settembre 2008 (formato PDF, 48 kB).


Fonte: PuntoSicuro

Diritti e doveri del personale ispettivo

Chi può attuare ispezioni e sopralluoghi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro? 
Come prepararsi ad un’ispezione?
Come deve comportarsi il personale ispettivo e aziendale?


L’Ordine Ingegneri della Provincia di Milano ha reso disponibile un documento con alcune indicazioni relative alle norme di comportamento da adottare in occasione di ispezioni o sopralluoghi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro da parte dell’Organo di Vigilanza.

Le indicazioni del documento di seguito riportate, possono aiutare le aziende ad affrontare con più chiarezza e minori timori un momento critico,
procedendo nel rispetto della normativa e tutelando gli interessi aziendali.

L’ispezione
Le ispezioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, possono essere effettuate:
dall’ASL,
dalla Direzione Provinciale del Lavoro
dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
e si caratterizzano in una attività di controllo temporalmente antecedente o successiva all’emergenza di indizi di reato.


Nel caso di controllo antecedente si parla di vigilanza amministrativa rivolta alla prevenzione.

Nel caso di controllo successivo si individua la vigilanza giudiziaria, rivolta ad assicurare la protezione lavoratori anche ricercando gli autori e le prove dei reati e se necessario,
procedere con l’arresto in flagranza di reato.

Il personale ispettivo
Il funzionario dell’Organo di vigilanza è tenuto a presentarsi:
- con la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Ente di appartenenza
- dichiarando l’oggetto dell’ispezione
- con il provvedimento della magistratura in caso di procedimento penale
e si deve impegnare a condurre l’ispezione in modo da arrecare minor disturbo possibile all’attività lavorativa, garantendo la riservatezza delle informazioni e compilando un verbale di ispezione.

Per procedere al sopralluogo gli addetti all’attività di vigilanza sono autorizzati ad accedere ai luoghi di lavoro dell’impresa per richiedere informazioni e copie di documenti, procedere ai rilievi necessari alle verifiche, prelevare campioni e sanzionare eventuali comportamenti diretti ad ostacolare l’attività di vigilanza.

Preparazione all’eventuale ispezione
Le ispezioni avvengono soprattutto senza preavviso, quindi le aziende per essere sempre preparate devono:
- individuare la persona autorizzata a ricevere gli addetti al controllo, informandola del nominativo del legale rappresentante e consegnando copia della delega di funzioni e degli organigrammi da esibire in sede di controllo;
- individuare la squadra di tecnici che abbia il compito di seguire gli ispettori (RSPP, RLS, responsabile del personale);
- definire le modalità di contatto con un eventuale Ufficio Legale e con il Medico Competente, laddove nominato;
- formare il personale sul comportamento da tenere, anche con simulazioni di ispezioni;
- conservare tutta la documentazione inerente la materia della sicurezza e salute in un apposito  archivio che contenga separatamente i documenti ufficiali e i documenti ad uso interno.
Questo (attenzione) perché la documentazione non obbligatoria, se visionata per qualsiasi ragione dall’organo di controllo, potrebbe comunque essere fonte di indizi di reato.

Arrivo degli ispettori
L’addetto alla portineria deve chiedere al funzionario ispettivo di qualificarsi richiedendo la tessera di riconoscimento (senza la quale non può accedere) e deve avvisare la direzione aziendale e la persona da essa incaricata a ricevere gli addetti al controllo.

Il funzionario a questo punto può decidere di attendere l’incaricato o iniziare comunque l’ispezione, per esempio nel caso in cui noti nel comportamento dell’azienda la volontà di ritardare l’ispezione.

Inizio della visita
Il Rappresentante della Direzione, dopo aver presentato il proprio ruolo, aver chiesto agli ispettori informazioni su diritti e obblighi degli ispezionati e aver esaminato l’eventuale provvedimento che autorizza l’ispezione, può procedere ad accogliere i funzionari, possibilmente riservando a questa attività una stanza separata. 

La visita ha inizio. L’ispettore chiarisce il motivo della visita, la procedura che intende seguire e i documenti che ha intenzione di esaminare.
L’incaricato comunica il nominativo del legale rappresentante (in possesso della delega di funzioni) e valuta se nell’assistenza al funzionario avrà necessità di:
- costituire un team con i responsabili del settore interessato dalla visita;
- richiedere la presenza di un consulente o di un legale;
- avvertire il Medico Competente per accertamenti di carattere sanitario.

Attuazione della visita
Nel corso della visita i funzionari devono essere sempre accompagnati dall’incaricato o, in caso di suddivisione in gruppi, da un dipendente dell’azienda addestrato allo scopo.
È necessario però tener conto che qualora la presenza del dipendente fosse considerata ostativa al loro operato, gli ispettori potranno procedere nell’attività anche da soli.

Il Rappresentante della direzione deve impegnarsi a fornire al funzionario i dispositivi di protezione individuali (ove necessario) e tutte le informazioni richieste, anche individuando fra i dipendenti la persona più indicata a fornirle, richiedendo a sua volta eventuali chiarimenti.
È necessario inoltre che prenda nota dei luoghi visitati, di tutto il materiale esaminato e delle informazioni richieste, esprimendo eventuali contestazioni nei riguardi dell’operato dei funzionari.

“Si tenga presente che il personale ispettivo deve svolgere le proprie funzioni con imparzialità, obiettività, efficienza, riservatezza professionale e trasparenza, si deve attenere a norme di onestà e integrità, e il suo operato non deve essere in alcun modo influenzato da interessi personali e finanziari.

L’attività dei funzionari non potrà comunque essere ostacolata,” neanche opponendo il segreto industriale, “salvo il caso in cui compiano atti palesemente illegittimi (per es. i funzionari non possono compiere di propria iniziativa perquisizioni sulle persone, se non nel caso di flagranza di reato).”

Il personale aziendale, nel corso dell’ispezione, deve rimanere calmo, cortese, e deve collaborare con il funzionario comportandosi in modo onesto, disponibile ed evitando di mostrare un atteggiamento ostruzionistico.
Se i funzionari chiedono informazioni relative al ciclo produttivo e agli aspetti di sicurezza correlati, il personale dovrà cooperare dando indicazioni in base alle proprie conoscenze e in modo breve e conciso richiedendo, se necessario una più chiara formulazione della domanda ed evitando di fornire informazioni e documenti non richiesti.
Nel caso non ci si senta in grado si rispondere è meglio evitare di dare risposte errate o incomplete.

Nel caso invece che la richiesta riguardi la visione di documenti è necessario fare attenzione a rendere disponibili solo i documenti “ufficiali”, escludendo la documentazione sanitaria, la cui gestione è affidata al Medico Competente.

I funzionari possono richiedere copia dei documenti, in questo caso l’azienda deve:
- mettere a disposizione un addetto che si incarichi di fotocopiare e numerare tale materiale;
- eseguire un’ulteriore copia di ciascun documento fotocopiato, che riporti l’indicazione di dove è stato trovato l’originale, al fine di allegarla al rapporto finale.

In caso di prelievo di un campione (o di prove strumentali), il personale deve assistere il funzionario nell’operazione e procedere, con l’ausilio di un addetto, al prelevamento di un controcampione da far analizzare ad un laboratorio a propria scelta e deve far mettere a verbale eventuali non conformità rilevate in fase di prelievo.

Il funzionario può anche decidere di procedere ad un rilievo fotografico, in questo caso è necessario assicurasi che le fotografie rappresentino sia il quadro generale che il singolo dettaglio. Se necessario è possibile effettuare delle proprie fotografie chiedendo che siano menzionate nel verbale.

Stesura del verbale
A conclusione della visita, il personale ispettivo redige il verbale di accertamento, l’incaricato dopo averne evidenziato la confidenzialità, deve valutarne attentamente i contenuti e può apporre sul documento le proprie osservazioni relative alle evidenze indicate dai verbalizzanti.
Infine deve firmarlo e farne una copia per l’azienda.

“Nel caso di accertamenti amministrativi, qualora il verbale sia fatto pervenire successivamente alla visita, occorre verificare che non sia trascorso il termine di 90 giorni prescritto dalla normativa. Nel caso in cui i funzionari non vogliano contestualmente stendere il verbale (ad es. negli accertamenti di natura penale) si dovrà attivare il proprio legale al fine di accedere nei termini di legge all’acquisizione degli atti di indagine.”

Al termine della visita
L’incaricato deve informare immediatamente la direzione di eventuali contestazioni di reati od illeciti amministrativi, predisponendo anche un Rapporto Interno sull’ispezione che contenga:
- copia del verbale e di tutta la documentazione acquisita o fotocopiata nel corso della visita;
- il nome degli ispettori incaricati del caso, l’indicazione dei luoghi visitati, i documenti visionati e le informazioni richieste;
- le eventuali difformità di giudizio con il funzionario;
- le eventuali violazioni riscontrate ed i possibili rischi per lo stabilimento.

Il Rapporto interno dovrà essere consegnato alla direzione e l’incaricato dovrà successivamente valutare eventuali integrazioni del rapporto e, in caso di accertamento di violazioni, predisporre una prima memoria difensiva, consultando i consulenti ed eventualmente il legale.

I quesiti sul decreto 81/08

È legittima la denuncia per mancato rispetto della normativa sulla sicurezza, fatta da un lavoratore a rapporto di lavoro ormai interrotto? Che sanzioni posso essere applicate?

Quesito
Un lavoratore denuncia, a rapporto di lavoro ormai interrotto da più di un anno, che non gli sono stati forniti i dispositivi di protezione individuale, che non gli è stata impartita la formazione e che non gli è stata fatta la visita medica preventiva. Dalle verifiche documentali risultano fondate tali violazioni.

E' applicabile in tal caso la procedura 758/94 in modalità “ora per allora” o è necessario segnalare il reato alla A. G. perché non sanabile? Esiste qualche sentenza della Cassazione in proposito?

Risposta
Al caso di cui al quesito formulato è applicabile la sentenza n. 19 del 18/2/1998 della Corte Costituzionale sulla prescrizione cosiddetta “ora per allora” che è stata oggetto anche di un altro quesito riguardante l’applicazione della sanzione nel caso della chiusura di una attività lavorativa dopo una ispezione da parte dell’organo di vigilanza: “I quesiti sul decreto 81/08: chiusura dell’attività dopo un’ispezione”.

Con la citata sentenza, si rammenta, la Corte Costituzionale, venne interessata dal giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Ferrara ad esprimersi, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, sulla legittimità costituzionale dell’art. 24 comma 1 del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, recante “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, nella parte in cui non ha previsto che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa, con conseguente estinzione del reato, anche coloro che abbiano regolarizzato la violazione volontariamente ed indipendentemente dall’intervento dell'Organo di vigilanza (ad esempio con la rimozione delle circostanze nelle quali è stata riscontrata l'inadempienza o nei casi di messa fuori esercizio di macchine ed impianti risultati irregolari o di cessazione di attività del contravventore, ecc.) oppure anche nella sola ipotesi in cui l'Organo di vigilanza abbia omesso colposamente di impartire il provvedimento di prescrizione. La stessa Corte Costituzionale ebbe modo in quella occasione di fornire delle utili indicazioni che possono essere benissimo applicate anche al caso prospettato nel quesito in esame.

Con la citata sentenza n. 19 del 18/2/1998, infatti, la Corte Costituzionale ha di fatto introdotta quella che è stata definita la cosiddetta prescrizione “ora per allora” autorizzando sostanzialmente l’organo di vigilanza ad impartire nei casi portati ad esempio nella sentenza stessa, la prescrizione prevista dall'art. 20 del citato D. Lgs. n. 758/1994 nonché ad attivare tutte le procedure amministrative, previste dal decreto stesso, per la estinzione in via amministrativa dei reati (prescrizione, rivisita, ammissione al pagamento ridotto e comunicazione al PM degli adempimenti per l'archiviazione).

La decisione della Corte Costituzionale era stata assunta con l’evidente intento di garantire lo stesso trattamento e di disciplinare in egual modo tutte quelle situazioni che si fossero presentate analoghe a quelle espressamente indicate dal legislatore nel D. Lgs. n. 758/1994, non avendo lo stesso potuto prevedere in astratto tutte le possibili situazioni equipollenti che si fossero potute verificare,  ed assunta anche, non ultimo, con l’obiettivo di alleggerire il carico dell’Autorità Giudiziaria.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dopo la pubblicazione della sentenza, faceva seguire ad essa una nota indirizzata a tutti gli organi di vigilanza invitando gli stessi a volersi attenere.

Ritornando ora al quesito formulato si ritiene che la cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro con un lavoratore nei confronti del quale sono stati dallo stesso tenuti dei comportamenti che non hanno garantito la tutela della sua salute e che hanno comunque rappresentato dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, abbia di fatto eliminato lo stato di rischio al quale lo stesso lavoratore era esposto e quindi, alla luce di quanto sopra indicato nonché delle considerazioni espresse dalla stessa Corte Costituzionale condivise peraltro dal Ministero del Lavoro, si ritiene, in risposta al quesito formulato, che al caso nello stesso prospettato si possa benissimo applicare il provvedimento di prescrizione “ora per allora” e “favorire” la estinzione del reato in via amministrativa, previa l’adozione ovviamente delle procedure previste dal D. Lgs. n. 758/1994.

Resta comunque l’obbligo da parte dell’organo di vigilanza di informare  delle decisioni assunte il P.M. competente circostanziando le motivazioni che lo hanno portato ad attivare le procedure medesime facendo riferimento alla citata sentenza della Corte Costituzionale.

A cura di G. Porreca

Fonte: PuntoSicuro